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Edith Stein
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Regolamento

Art. 1
§ 1. La biblioteca ecclesiastica Edith Stein è una raccolta ordinata di documenti ma-noscritti, stampati e elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà della Parrocchia S. Simeone Profeta.
§ 2. Essa nasce e si sviluppa a servizio della comunità parrocchiale ed è finalizzata, soprattutto, alla formazione culturale, umana, e cristiana delle nuove generazioni. A questo scopo promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc) finalizzate a far conoscere il proprio patrimo-nio, nonché ad approfondire tematiche particolari documentabili attraverso il ma-teriale conservato.
§ 3. La biblioteca, in quanto bene culturale, è accessibile anche agli studiosi esterni, secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità ecclesiastica.
§ 4. La biblioteca, di conservazione e di aggiornamento, si riserva di avere settori cir-coscritti di specializzazione.

Art 2.
§ 1. Il responsabile della biblioteca ecclesiastica è socio dell’Associazione dei biblio-tecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.) e partecipa alle sue attività.

Art. 3
§ 1. La biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni, scambi, legati, conferimento ex officio di fondi librari dipendenti da persone o uf-fici connessi al soggetto proprietario.
§ 2. All’atto dell’acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro o al-tro marchio indelebile della biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneg-giamenti; sono altresì registrati nell\'apposito registro di ingresso con l’annotazione del numero progressivo e della provenienza.


Art. 4
§ 1. Proprietario e responsabile della biblioteca Edith Stein è, la Parrocchia S. Simeo-ne Profeta di Frattaminore (NA).
§ 2. Devono essere opportunamente distinti i libri di proprietà dell’istituzione o dell’ente da quelli dei titolari degli uffici a essa connessi.
§ 3. E’ possibile collocare in tutto o in parte, in deposito temporaneo o permanente, presso la biblioteca diocesana patrimoni librari di altre istituzioni o enti ecclesia-stici, nel caso in cui l’autorità ecclesiastica competente lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitarne la consultazione. In tal caso si redige un ver-bale, con allegato un dettagliato inventario del materiale consegnato, nel quale de-ve essere annotato che nulla viene mutato quanto alla proprietà dei fondi deposita-ti.
§ 4. Eventuali fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio concessi in deposito alla biblioteca conservano di norma la loro individua-lità e integrità. I volumi, debitamente contrassegnati, non sono mescolati per quanto possibile, con quelli della biblioteca né con quelli di altre raccolte librarie in deposito.